Corso di formazione di aggiornamento per lavoratori – art. 36
CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI – art. 37 comma 6 e comma 7 secondo i quali i lavoratori ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dagli ASR. Inoltre la formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Il percorso di aggiornamento minimo, della formazione lavoratori, è di 6 ore in cinque anni, a partire dal termine del percorso di base (Generale + Specifica). Il percorso di aggiornamento può essere costituito da più moduli distribuiti nel quinquennio.
Contenuti del corso
I contenuti dei corsi variano periodicamente, sulla base dell’analisi dei fabbisogni di comparto delle aziende clienti e rispetto alle novità normative e tecniche di interesse