Informazione dei lavoratori – art. 36
Il consulente affiancherĆ il datore di lavoro nella consegna a ciascun lavoratore delle informazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
- Il datore di lavoro provvede affinchƩ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivitĆ della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lāevacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresƬ affinchƩ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui ĆØ esposto in relazione allāattivitĆ svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi allāuso delle sostanze e delle miscele pericolose94 sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivitĆ di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allāarticolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
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